(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 62 dell'8 novembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato Il PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. P r i n c i p i 1. La Regione Abruzzo, in attuazione della dichiarazione e del programma d'azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, cosi' come esplicitata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997, riconosce il principio in virtu' del quale ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilita' della persona e alla sua liberta', secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, e' assicurato il diritto, con i propri figli, al sostegno al fine di ripristinare la propria inviolabilita' e di' riconquistare la propria liberta', nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.