(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 62
                        dell'8 novembre 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     Il PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                           P r i n c i p i
    1.  La  Regione  Abruzzo, in attuazione della dichiarazione e del
programma  d'azione  della  IV  Conferenza  mondiale  sulle  donne di
Pechino,  cosi'  come  esplicitata nella direttiva del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997, riconosce il principio in virtu'
del  quale ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce
un  attacco  all'inviolabilita'  della  persona  e alla sua liberta',
secondo  i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi.
Alle  donne  che  incontrano  l'ostacolo  della  violenza,  nelle sue
diverse  forme,  e'  assicurato  il  diritto,  con i propri figli, al
sostegno  al  fine  di  ripristinare  la propria inviolabilita' e di'
riconquistare   la   propria   liberta',  nel  pieno  rispetto  della
riservatezza e dell'anonimato.